vai al link: DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Normattiva
Nuovo Codice degli appalti pubblici
Riserve dell'impresa negli appalti pubblici. Rimedi alternativi al contenzioso
- 210 - Accordo bonario per i lavori
- 211 - Accordo bonario per i servizi e le forniture
- 212 - Transazione
- 213 - Arbitrato
- 214 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
- 215 - Collegio consultivo tecnico
- 216 - Pareri obbligatori
- 217 - Determinazioni
- 218 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
- 219 - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
- 220 - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC
L'arbitrato - nozioni
È il procedimento che si instaura quando le parti scelgono di far decidere la lite a giudici privati, anzichè all'Autorità giudiziaria ordinaria.
L'arbitrato si distingue in arbitrato rituale e irrituale.
L'arbitrato rituale trova la propria fonte in un contratto stipulato tra le parti, denominato compromesso o clausola compromissoria a seconda che rispettivamente la lite sia già sorta o meno. Le parti possono scegliere uno o più arbitri, purché in numero dispari.
Nel caso di arbitrato rituale, gli arbitri scelti decidono secondo diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente consentito loro una decisione secondo equità.
Gli arbitri decidono la controversia con la pronuncia del lodo, che attraverso l'exequatur da parte del giudice, ha la efficacia di una sentenza.
Se invece le parti decidono di devolvere la loro lite all'arbitrato irrituale, sono osservate le stesse modalità dell'ipotesi rituale.
Il lodo, però, avrà natura e valore di un contratto.
I caratteri procedimentali dell'arbitrato irrituale si intersecano pertanto con quelli della transazione e la controversia si conclude con un atto di natura negoziale, che potrà essere impugnato secondo le normali regole contrattuali.
L'arbitrato è disciplinato dal codice di procedura civile dall'art. 806 all'art. 840.